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Aggiornamento normativo

Il ministero della Giustizia, con decreto 22 settembre 2016, ha aprrovato le «condizioni essenziali e
massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti
dall'esercizio della professione di avvocato». Il tutto sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n.238 del 11
ottobre 2016.
La normativa si compone di cinque articoli:
Il primo copre la responsabilità civile dell'avvocato per tutti i danni che dovesse
colposamente - anche per colpa grave - causare a terzi nello svolgimento dell'attività professionale. Quindi
per qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro.
L’assicurazione deve coprire la responsabilità per i pregiudizi causati anche a terzi, ma non i collaboratori e i
familiari dell'assicurato.
L'assicurazione deve prevedere, altresì, la copertura della responsabilità civile derivante da fatti colposi o
dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali.
In caso di responsabilità solidale dell'avvocato con altri soggetti, assicurati e non, l'assicurazione deve
prevedere la copertura della responsabilità dell'avvocato per l'intero, salvo il diritto di regresso nei confronti
dei condebitori solidali.
Massimali minimi di copertura per fascia di rischio
I massimali della copertura assicurativa minima partono da 350mila euro e salgono in base al fatturato.
Assicurazione contro gli infortuni
L'assicurazione deve essere prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti
per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria Inail.

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